martedì 19 ottobre 2010

Statuto Associazione

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRO LESINA MARINA dell'ing. Antonio Palma".

L'associazione è libera, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Lesina Marina (FG) al viale Mercurio civico 14 (quattordici), e può istituire uffici anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 – Scopi associativi

I fini sociali perseguiti dall'associazione sono i seguenti:

a) Esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati in tutte le sedi, sia istituzionali che giurisdizionali civili, amministrative e penali, a tutela della proprietà immobiliare sita in Lesina Marina (FG) degli associati medesimi, in conseguenza della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2008, pubblicato in G.U. n. 263 del 10.11.2008 e successiva proroga, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Lesina Marina.

b) Collaborare con autorità, Enti ed associazioni per la risoluzione dei problemi riguardanti lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio di Lesina Marina (Comune di Lesina).

c) Partecipare, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241 del 1990, come "associazione titolare di interessi collettivi e diffusi", a tutti i procedimenti amministrativi dei vari enti istituzionali competenti relativi allo stato di emergenza per i gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio di Lesina Marina.

d) Compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni tesi alla soluzione ed alla mitigazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio di Lesina Marina.

e) Promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio di Lesina Marina.

f) Mettere in atto tutte le iniziative per il riconoscimento dei danni conseguenti al rilascio dei Piani di Lottizzazione ed altre Autorizzazioni che hanno permesso la nascita del Comune di Lesina Marina.

g) Mettere in atto tutte le iniziative per il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori eseguiti tra il 1993 ed il 1995 sul canale "Acquarotta".

h) Diventare ente di partecipazione nei consessi ed istituzioni.

i) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Art. 3 - Soci e simpatizzanti

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci:

a) tutti i titolari di beni immobili siti nel Comune di Lesina Marina;

b) tutti i titolari di diritti reali minori di godimento su beni immobili siti in Lesina Marina;

c) associazioni con scopi analoghi o complementari a quelli della presente associazione;

d) Enti pubblici o privati che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

Possono far parte dell'associazione "simpatizzanti" che non acquisiscono la qualifica di soci, ma che ne condividono gli ideali ed obiettivi.

Art. 4. - Domanda di ammissione

Sulla domanda di ammissione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità di cui in seguito.

I contributi devono essere versati entro il 31 Agosto di ogni anno.

I "simpatizzanti" sono tenuti a versare un contributo di importo pari a quello dei soci.

Art. 5 - Cessazione della qualità di "socio" e di "simpatizzante"

Si cessa dalla qualità di "soci" o di "simpatizzanti" per:

a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;

b) l'esclusione deliberata dal Consiglio direttivo a carico degli iscritti per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi che rendano incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri, al Consiglio (in caso di mancanza del collegio dei probiviri) o all’assemblea.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata a.r. al Consiglio direttivo con preavviso di almeno tre mesi.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né è esonerato dall'obbligo di versamento di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 6. - Obblighi degli associati

Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto, a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo consenso degli interessati.

Art. 7. - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea generale;

b) il Presidente dell'Associazione;

c) il Consiglio direttivo;

d) il collegio dei revisori (eventuale);

e) il collegio dei probiviri (eventuale).

Art. 8. - Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione - presso la sede o in altra località indicata nell'avviso di convocazione - almeno una volta all'anno entro il 31 Agosto mediante avviso scritto inviato, per raccomandata o con gli altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuno, ma che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun socio almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata, altresì, quando lo richiede il presidente dell'associazione, due consiglieri o almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.

Hanno diritto di intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i membri del consiglio.

All’assemblea possono partecipare come uditori i simpatizzanti in regola con il contributo annuale.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;

b) eleggere il presidente dell'associazione;

c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 13;

d) nominare il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri (se ritenuto necessario dall’assemblea);

e) discutere, nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

f) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dai soci;

g) approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;

h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono trascritte su appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 9. - Presidenza e riunioni dell'Assemblea

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Il Presidente nomina un segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora siano stati nominati.

Art. 9 bis - Quorum costitutivi e deliberativi

Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza degli iscritti.

Non raggiungendo questo quorum, l'adunanza è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti in assemblea.

Si precisa che:

- per la nomina del presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio è necessaria, in assemblea, la presenza della maggioranza dei soci:

- per lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci;

- per la modifica degli scopi associativi di cui all'art. 2 del presente statuto, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci ed il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli stessi.

Art. 10. - Votazioni

Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato ed ogni delegato non può rappresentare più di cinque associati.

I soci indicati all'art. 3 punti c) e d) hanno diritto ad un solo voto.

I "simpatizzanti" intervenuti all'Assemblea non hanno diritto di voto.

Per l'elezione del presidente dell'associazione, dei membri del consiglio, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 11. - Presidente dell'Associazione

Il presidente dell'associazione dura in carica due anni e può essere rieletto.

Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 12. - Consiglio direttivo

Il consiglio è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, incluso il presidente dell'associazione.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvederà alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi (2/3,) l'intero consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Art. 13. - Convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando almeno il 25% (venticinque per cento) dei suoi membri lo richieda.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

Le sue decisioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni del consiglio vengono trascritte su appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio provvedono a sostituirli le assemblee che li hanno nominati.

Art. 14. - Poteri del Consiglio direttivo

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli conferito tutto ciò che dal presente atto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale; in particolare:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione su proposta dell’assemblea;

d) delibera sull'ammissione dei soci;

e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi, affidando ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte, nonché l’esecuzione di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

Art. 15. - Revisori dei conti

L'assemblea generale, se lo ritiene opportuno, nomina un Collegio di revisori dei conti, composto da tre membri.

Gli stessi durano in carica per tre anni.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno; una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Art. 16. - Collegio dei probiviri

L'assemblea generale, se lo ritiene opportuno, nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie saranno devolute ai detti probiviri i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura; è escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

In caso di mancanza del collegio dei probiviri è ammesso il ricorso al consiglio dell’assemblea.

Art. 17. - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico dei soci; l’eventuale residuo sarà devoluto ad associazioni similari.

Art. 18. - Rinvio

Per tutto quanto non è contenuto nel presente atto valgono le disposizioni di diritto comune in materia di associazioni.

Firmato: P. A., B. G., R. G., A. M., M. G., S. M., P. E., d'A. M. A., C. M., B. A., d'A. M., M. G., T. M., d'A. R., DELL'O. M., A. M., DI M. M. e V. S.

Firmato: Orfina Scrocco Notaio.

Segue Tabellionato

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